Art. 1
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Gli allievi dell'Accademia aeronautica ammessi con concorso ordinario alla 1ª classe o con concorso straordinario alla 2ª classe assumono all'atto dell'ammissione in Accademia una ferma di anni sei; all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, gli allievi del ruolo naviganti devono assumere l'obbligo di permanere in servizio quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni quattordici.
Testo in vigore dal 5 luglio 1971 al 9 ottobre 2010
