Norme

Art. 2

Il Ministro per la marina mercantile, per le esigenze di cui al precedente articolo 1 e nei limiti della autorizzazione di spesa stabilita nell'articolo medesimo, puo' assumere impegni per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun anno purche' i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti. I progetti delle opere da realizzare sono presentati dalle societa' concessionarie agli uffici o alle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime competenti per territorio. I progetti stessi sono approvati sentito il parere degli enti o consorzi autonomi dei porti interessati, nonche' dei competenti organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici con decreto del Ministro per i lavori pubblici e del Ministro per la marina mercantile. L'approvazione dei progetti comporta l'autorizzazione per la anticipata occupazione delle aree demaniali marittime. I contributi sono liquidati e pagati dal Ministero della marina mercantile in base a stati di avanzamento, vistati dagli uffici o dalle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime competenti per territorio.

Testo vigente dal 13 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;203~art2 · fonte su Normattiva