Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti

Art. 3 — Procedure circa gli impegni di spesa e relativi pagamenti

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio medesimo e dei due successivi, purche' i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti. Gli impegni possono riguardare anche incarichi di progettazione conferiti per opere da appaltarsi in esercizi finanziari successivi. Potranno altresi' essere stipulati contratti aventi per oggetto opere o complessi di lavori, la cui consegna ed esecuzione siano ripartite in piu' esercizi finanziari.

Testo vigente dal 23 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-06;366~art3 · fonte su Normattiva