Art. 3 — Procedure circa gli impegni di spesa e relativi pagamenti
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio medesimo e dei due successivi, purche' i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti. Gli impegni possono riguardare anche incarichi di progettazione conferiti per opere da appaltarsi in esercizi finanziari successivi. Potranno altresi' essere stipulati contratti aventi per oggetto opere o complessi di lavori, la cui consegna ed esecuzione siano ripartite in piu' esercizi finanziari.
Testo vigente dal 23 agosto 1974
