Art. 1
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I farmacisti che hanno gestito per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno diritto di conseguire la titolarita' della stessa farmacia purche' essa al momento della domanda di cui al successivo articolo 2 non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione. La disposizione di cui sopra si applica anche alle farmacie sulle quali e' stato esercitato e non utilizzato il diritto di prelazione a norma degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o in soprannumero e non ancora dichiarate decadute. E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito la titolarita' di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della citata legge 2 aprile 1968, n. 475.
Testo in vigore dal 2 marzo 1981 al 17 novembre 1991
