Art. 2
Per il funzionamento del centro di cui all'articolo 1 e per l'uso dei servizi in comune, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge verra' stipulata una convenzione tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia della Crusca, sostitutiva della convenzione in atto, in cui verranno disciplinati i rapporti tra i due enti e in particolare:
- a)le modalita' di cessione da parte dell'Accademia dell'archivio lessicale, del restante materiale scientifico attinente all'Opera del vocabolario di cui all'articolo 1 e di quello risultante dalla ricerca per la suddetta Opera, con garanzia di accesso alla consultazione da parte degli studiosi;
- b)le modalita' di uso gratuito di locali e servizi ivi compresa la biblioteca, idonei al funzionamento del centro;
- c)il numero dei componenti il consiglio scientifico del centro che devono essere designati dall'Accademia, i quali non devono tuttavia essere meno di un terzo dei membri del consiglio medesimo;
- d)le modalita' inerenti il trasferimento dei beni e ogni altro rapporto patrimoniale;
- e)le ulteriori misure per potenziare i rapporti di collaborazione scientifica tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia.
Testo vigente dal 12 gennaio 1983
