Art. 3
L'inquadramento di cui all'articolo 1 e' disposto con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di cui agli articoli 38 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ed ha effetto dalla data della menzionata deliberazione. Il Consiglio nazionale delle ricerche e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, le necessarie variazioni alle dotazioni organiche di cui all'allegato A del regolamento del personale ed all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, e le occorrenti variazioni del proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1982.
Testo vigente dal 12 gennaio 1983
