Norme

Art. 1

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I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarita' della farmacia, purche' la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo stato espletato il concorso. Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma viene calcolato in via continuativa, ovvero per sommatoria di servizi prestati, in qualita' di titolare, direttore o collaboratore di farmacia, nell'arco degli ultimi sei anni con interruzioni non superiori ad un semestre, purche' al momento dell'entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno. E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito la titolarita' di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1984 al 17 novembre 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 177/1988

    Illegittimità dichiarata
    18 febbraio 1988

    Le disposizioni (artt. 1-3) della legge n. 892 del 1984, relative al diritto a conseguire la titolarita` di farmacie rurali, gestite in via provvisoria, per un triennio (dall'entrata in vigore della predetta legge), costituiscono una disciplina in se` compiuta e autoapplicativa che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione: pertanto, sia strutturalmente sia sostanzialmente, esse ne` si configurano come norme di principio ne` quali espressione della funzione di indirizzo e coordinamento. Tuttavia, la disciplina in questione, alla verifica della sua legittimita` costituzionale, appare giustificata in ragione dell'interesse nazionale che la sorregge, considerato che l'apprezzamento di tale interesse, operato dal legislatore, risulta tutt'altro che irragionevole o pretestuoso e in evidente connessione con profili normativi esorbitanti dalle competenze regionali o provinciali). (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, sollevate in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16, primo comma, St. T.A.A. e agli artt. 117 e 118 Cost. dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Toscana, per violazione della rispettiva autonomia legislativa concorrente e amministrativa costituzionalmente garantita dai menzionati articoli). - S. nn. 153/1985, 83/1982 (relativamente alle norme di principio) - S. nn. 39/1971, 150/1982, 340/1983, 195/1986, 64/1987 (relati- vamente alla funzione di indirizzo e coordinamento).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Norme · Art. 1 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;892~art1 · fonte su Normattiva