Art. 7
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, e' sostituito dai seguenti: "Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facolta' di farmacia, in qualita' di studenti presso universita' statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, e' prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge, e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e proprietario. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1 luglio 1984".
Testo vigente dal 29 dicembre 1984
