Norme

Art. 7

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, e' sostituito dai seguenti: "Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facolta' di farmacia, in qualita' di studenti presso universita' statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, e' prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge, e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e proprietario. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1 luglio 1984".

Testo vigente dal 29 dicembre 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 159/1987

    Questione infondata
    13 maggio 1987

    Secondo costante indirizzo giurisprudenziale della Corte un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma terzo, legge 28 febbraio 1981 n. 34, introdotto con l'art. 7 legge 22 dicembre 1984 n. 892, in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa alla decorrenza delle disposizioni sulla durata massima della gestione provvisoria dell'esercizio farmaceutico da parte degli eredi del titolare iscritti alla facolta` di Farmacia). - S. n. 38/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Norme · Art. 7 Norme

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;892~art7 · fonte su Normattiva