Norme di riordino del settore farmaceutico

Art. 11 — Titolarità e sostituzione nella gestione

L'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Il titolare della farmacia ha la responsabilita' del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia. 2. L'unita' sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:

  • a)per infermita';
  • b)per gravi motivi di famiglia;
  • c)per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternita';
  • d)a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;
  • e)per servizio militare;
  • f)per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
  • g)per ferie. 3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unita' sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facolta' di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia. 4. La durata complessiva della sostituzione per infermita' non puo' superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio. 5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese. 6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non puo' superare un periodo di tre mesi in un anno. 7. E' in facolta' del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica".

Testo vigente dal 16 novembre 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 352/1992

    Illegittimità dichiarata
    23 luglio 1992

    La disciplina statale di cui agli artt. 4 e 11, della l. n. 362 del 1991, nelle parti concernenti la titolarità e la sostituzione nella gestione delle farmacie e le procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, mentre per quanto riguarda i principi circa la diretta responsabilità del titolare, la prefissata temporaneità della sostituzione, la tipicità delle cause che vi possono dar luogo e i requisiti di capacità del sostituto, pone dei limiti che le Province autonome, nell'esplicarsi dell'autonomia legislativa ed amministrativa ad esse garantite, sono tenute a rispettare, per quanto concerne le disposizioni di dettaglio ivi contenute, essa rappresenta invece normativa di carattere suppletivo, destinata a cedere di fronte a disposizioni legislative provinciali, anche preesistenti, non in contrasto con i principi e gli indirizzi di fondo desumibili della medesima l. n. 362 del 1991. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, nono comma, e 11, legge 8 novembre 1991, n. 362, sollevata con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente in data 23 e 20 dicembre 1991, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige).

    Art. 4 Norme di riordino del settore farmaceutico · Art. 11 Norme di riordino del settore farmaceutico · Art. 9 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-08;362~art11 · fonte su Normattiva