Norme

Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1986 al 15 giugno 2006. Leggi il testo vigente →

L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'articolo 2.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1986 al 15 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-13;874~art1 · fonte su Normattiva