Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 dicembre 1989 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 870 milioni in ragione d'anno, si provvede per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, quanto a lire 800 milioni, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 70 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1017 del predetto stato di previsione per gli anni medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 6 dicembre 1989 al 22 dicembre 2008
