Norme

Art. 2

Le somme elargite da enti e privati per scopo determinato, rientrate nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichita' e belle arti, devono essere versate all'Erario e saranno di volta in volta, con decreto del Ministro per il tesoro, assegnate immediatamente allo stato di previsione, della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli. Le somme di cui al precedente comma non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

Testo vigente dal 26 aprile 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art2 · fonte su Normattiva