Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. 167 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere, per ogni singola manifestazione culturale o ripresa cinematografica o televisiva, l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna. Per l'uso dei beni suddetti, per le riprese e per le prestazioni accessorie e' dovuto un canone da determinarsi dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria, d'intesa con quelli del Ministero della pubblica istruzione, da versarsi prima dell'inizio dell'uso, tenuto conto, quanto all'ammontare, del carattere dell'attivita' che intende svolgere il concessionario. L'Amministrazione finanziaria, con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, provvede alla stipulazione ed alla approvazione delle relative convenzioni. Alla stipulazione delle convenzioni puo' intervenire un rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Nessun canone e' dovuto per manifestazioni aventi fini culturali o artistici, ne' per servizi televisivi che si propongano specificamente la illustrazione delle opere (l'arte o del monumento. Nei casi di cui al comma precedente deve essere data di volta in volta comunicazione della concessione alla intendenza di finanza competente per territorio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art3 · fonte del testo