Norme

Art. 1

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A decorrere dal 1 luglio 1964 e fino al 31 dicembre 1964 si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte contenute nelle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, n. 1565, e 14 febbraio 1963, n. 76.

Testo in vigore dal 21 agosto 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-08-11;694~art1 · fonte del testo