Per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 gli aventi diritto devono presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato apposita domanda, corredata dalla certificazione degli uffici finanziari da rilasciarsi senza spese e da una dichiarazione resa dagli aventi diritto medesimi, dalle quali risulti l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 3. 2 Il predetto termine e' interrotto, quando gli aventi diritto allo speciale assegno, ritenendo trattarsi di decesso conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, abbiano iniziato le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 luglio 2010, n. 248 (in G.U. 1a s.s. 4/8/2010, n. 284), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facolta' di proporre domanda per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione".

Testo vigente dal 5 agosto 2010

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 284/2010

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 2010

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere l'assegno di cui all'art. 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. La disposizione impugnata, prevedendo la decorrenza del suddetto termine dalla data del decesso dell'assicurato, pone, per l'assegno speciale continuativo mensile in favore dei superstiti di titolari di rendita INAIL per inabilità permanente pari almeno al sessantacinque per cento deceduti per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, una disciplina diversa da quella dettata dall'art. 122 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per la rendita spettante ai superstiti di assicurato deceduto in conseguenza dell'infortunio. Quest'ultima norma, infatti, a seguito della sentenza n. 14 del 1994, fa decorrere il termine di novanta giorni per la proposizione, da parte dei superstiti, della domanda per ottenere la rendita dalla data in cui essi hanno avuto comunicazione dall'Istituto assicuratore della morte dell'infortunato. La diversità di disciplina è irragionevole ove si tenga presente che le fattispecie poste a confronto derivano entrambe dalla titolarità della rendita in capo al defunto, mentre la circostanza delle diversità sostanziali delle condizioni per avere diritto alle attribuzioni patrimoniali conseguenti al decesso non giustifica una disciplina decadenziale diversa, e ciò anche in presenza della differente durata del termine stesso, poiché ciò che rileva ai fini della tutela del diritto di difesa non è l'ampiezza di tale termine, ma la decorrenza dello stesso da un momento in cui l'interessato acquista conoscenza, tramite l'Istituto assicuratore, della morte dell'infortunato. (Resta assorbita la censura riferita alla dedotta violazione dell'art. 38 Cost.). Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 122 del d.P.R. n. 1124 del 1965, v. la citata sentenza n. 14/1994.

    Art. 7 Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 · Art. 180 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;248~art7 · fonte su Normattiva