Art. 1
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Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e' autorizzato a riconoscere, agli effetti del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la durata di anni trenta, la qualifica privata dell'aeroporto di Torino-Caselle. 1 Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune di Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino-Caselle di pertinenza del Demanio statale diverranno di proprieta' dello Stato. I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonche' alla disciplina, mediante apposita convenzione di durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino, al quale, per il periodo in cui e' abilitato all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 ottobre 1986, n. 736
1La L. 22 ottobre 1986, n. 736, ha disposto (con l'art. 1) che "La durata della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle, stabilita dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 914, e dal decreto ministeriale 1 ottobre 1965, e' prorogata per ulteriori venti anni".
Testo in vigore dal 21 novembre 1986 al 18 marzo 1992
