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Ai rioptanti che rientrano nella categoria dei sinistrati di guerra, dei civili minorati di guerra e dei congiunti di civili caduti o dispersi in dipendenza di eventi bellici e che versino in stato di bisogno, sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945 n. 646, nonche' le successive disposizioni riguardanti la assistenza post-bellica. I rioptanti dovranno dimostrare l'appartenenza alle suddette categorie, mediante documento rilasciato dalla competente autorita' del luogo nel quale si e' verificato l'evento bellico causa del sinistro. In caso di impossibilita' di produrre tale documento, e' ammessa la presentazione di altra documentazione che venga riconosciuta idonea dalla competente Amministrazione.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art14 · fonte del testo