1. sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi. 2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)), istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo comma. 3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di eta' e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare. 4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)). 5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. Le regioni debbono altresi' svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia. 7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)). 8. La commissione e' composta da: il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui delegato, che la presiede; un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia; un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille; un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, esperto in telefonia; un funzionario della Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP, esperto in telefonia; un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille. 9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio regionale del lavoro. 10. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente. 11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 12. Le domande per l'esame di abilitazione sono presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. 13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al settimo comma del presente articolo, l'esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 21 maggio 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 628/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    In materia di collocamento al lavoro dei centralinisti ciechi, legittimamente la legge n. 113 del 1985: a) differenzia i corsi effettuati presso scuole statali o autorizzate da quelli regionali, prevedendo solo per i primi che il loro compimento comporti l'automatica iscrizione nell'albo professionale, in considerazione della maggior durata, della maggior completezza dei programmi e del titolo richiesto per l'accesso; b) istituisce e regola la composizione di una commissione (nominata con provvedimento dell'Ufficio regionale del lavoro) per l'esame terminale dei corsi professionali organizzati dalla regione, atteso che tale esame è finalizzato alla successiva iscrizione nell'albo suddetto, senza implicare alcuna modificazione ne' della disciplina delle prove conclusive di siffatti corsi, ne' del valore degli attestati rilasciati dopo il superamento delle medesime; c) pone a carico delle regioni l'onere economico delle trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate all'occupazione dei ciechi, essendo stati alle regioni medesime trasferiti beni e finanziamenti con in quali a tali oneri precedentemente faceva fronte l'Unione Italiana Ciechi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo e quarto co., 2 e 8 legge 29 marzo 1985, n. 113, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, quinto co., 81, quarto co., 117, 119 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 81 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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