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Restano ferme le disposizioni contenute nei decreti legislativi 10 luglio 1947, n. 677, e 25 settembre 1917, n. 1064, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

Testo in vigore dal 21 ottobre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-28;961~art5 · fonte del testo