Art. 8 (Allegato Convenzione per la statizzazione del Conservatorio G. Tartini Trieste)
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Nella prima applicazione della presente convenzione, al personale insegnante, assunto alle dipendenze dello Stato, viene riservato il trattamento previsto dalla legge 9 ottobre 1942, n. 1328. Qualora, per effetto dell'inquadramento, il personale amministrativo consegua un trattamento economico complessivo lordo di stipendio e per indennita' di carovita inferiore a quello fruito alla data del passaggio dal Liceo musicale triestino allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata la differenza ad personam non utile a pensione e riassorbibile in successivi aumenti di stipendio e di indennita' di carovita. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'indennita' di carovita e di ogni altro emolumento che a titolo fisso e continuativo detto personale goda, al passaggio del liceo allo Stato per servizi inerenti al liceo stesso.
Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
