Art. 9 (Allegato Convenzione per la statizzazione del Conservatorio G. Tartini Trieste)
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Agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizi pensionabili alle dipendenze del Liceo musicale triestino, le pensioni e le indennita' per una volta saranno liquidate e ripartite a norma dell'art. 49 del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto-legge 21 febbraio 1895, n. 70, richiamato dall'art. 12 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, nonche' del decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni. Il trattamento di quiescenza del personale amministrativo proveniente dal Liceo musicale triestino sara' regolato dal citato testo unico sulle pensioni e successive modificazioni e leggi speciali.
Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
