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Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e del prescritto titolo di studio, che abbia prestato per lo stesso insegnamento un servizio continuativo di almeno cinque anni, a decorrere dal 26 ottobre 1954, negli istituti e scuole di istruzione elementare e secondaria con lingua di insegnamento italiana nella zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, puo' essere assunto, a domanda, da presentarsi al Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di straordinario nelle cattedre o posti di ruolo ordinario relativo all'insegnamento impartito vacanti negli istituti e scuole del territorio nazionale.

Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;248~art1 · fonte del testo