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Lo stato giuridico del personale iscritto nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge e' regolato dalle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, modificato in sede di ratifica con legge 24 dicembre 1951, n. 1634. Per quanto riguarda il trattamento economico si applicano le relative disposizioni contenute nel citato decreto legislativo con le modifiche di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione saranno fissati i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui ai precedenti articoli e la tabella di valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti.

Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;248~art11 · fonte del testo