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Gli insegnanti elementari non di ruolo che prestino servizio continuativo, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, da data non posteriore al 1° ottobre 1918 nelle scuole elementari statali del Territorio di Trieste e siano in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio predetto, possono essere immessi a domanda da presentare al competente provveditore agli studi, secondo una graduatoria di merito, nei posti di ruolo che saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione avra' luogo a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;248~art12 · fonte del testo