Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 242 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale, di cui al precedente articolo, i quali non conseguano l'inquadramento nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge, sono inclusi, ai fini del loro impiego nell'insegnamento, in apposite graduatorie per materie e gruppi di materie, in relazione ai loro titoli di studio e di servizio, compilate dalla Commissione funzionante presso il Provveditorato agli studi di Trieste, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160. Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria ai posti di insegnamento disponibili dopo il conferimento delle cattedre al personale, iscritto negli anzidetti ruoli speciali transitori. Tale assegnazione ha carattere permanente per gli insegnamenti che comportano orario di cattedra. Qualora i posti non siano sufficienti e fino a che perduri tale circostanza, i suddetti insegnanti sono utilizzati nell'insegnamento, anche in posti con orario non completo in piu' di una scuola, possibilmente fino al raggiungimento di complessive diciotto ore settimanali di servizio. Gli insegnanti elementari e secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale, che per insufficienza di posti comunque disponibili non possono essere utilizzati nell'insegnamento, saranno, fino a che perduri tale circostanza, messi a disposizione della competente autorita' scolastica provinciale per l'impiego negli uffici scolastici con gli obblighi di servizio che ne conseguono. In tal caso, ad essi e' corrisposta la retribuzione che spetterebbe per l'insegnamento cui hanno titolo con orario completo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;248~art14 · fonte del testo