Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'iscrizione nel quadro speciale decorre, a tutti gli effetti, dal 31 luglio 1947 o, per gli insegnanti di cui al terzo comma del precedente art. 13, dalla data della loro assunzione in servizio. Tale iscrizione si intende cessata dalla data della eventuale nomina nei ruoli ordinari o nei ruoli speciali transitori degli insegnanti o da quella dell'assunzione di un impiego presso pubbliche o private Amministrazioni o dalla data di eventuali dimissioni o di compimento dell'eta' prevista nello art. 7, ultimo comma, del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677. L'iscrizione nel quadro o nell'albo speciale cessa, altresi', dalla data in cui gli iscritti abbiano perduto il requisito della residenza richiesto per il loro inquadramento.

Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;248~art16 · fonte del testo