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All'onere che potra' derivare dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera' con i normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.
Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
