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Il servizio di ruolo prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dagli insegnanti di ruolo nelle scuole della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, e' calcolato, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, per i primi due anni, il doppio, e, per i successivi, con l'aumento di un terzo, e ai fini del trattamento di quiescenza, per i primi due anni con la maggiorazione della meta', e, per i successivi, con l'aumento di un terzo.

Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;248~art2 · fonte del testo