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Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno compilate da Commissioni costituite da cinque membri dei quali tre scelti tra funzionari della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione e due tra i presidi e professori di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria.
Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
