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Gli insegnanti non di ruolo inclusi nelle graduatorie di cui al precedente art. 5 che non possano conseguire l'iscrizione nei rispettivi ruoli speciali transitori potranno ottenere l'iscrizione per i posti di ruolo speciale transitorio di altri insegnamenti affini eventualmente disponibili. Agli effetti di cui sopra sono considerati affini:

  • 1)i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da tre o piu' materie che abbiano tra loro in comune almeno due di esse. Nel caso che comprendano il latino, tale insegnamento deve figurare tra le materie di cui sopra. Nel caso di posti che comprendano il latino e il greco, le due materie in comune devono essere quest'ultime;
  • 2)i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da due materie i quali abbiano tra loro in comune una di esse;
  • 3)i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da una sola materia impartita in istituti e scuole di grado diverso.

Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;248~art7 · fonte del testo