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Alle condizioni stabilite nei precedenti articoli possono chiedere l'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante del Territorio di Trieste anche i professori di ruolo ordinario che aspirino a cattedra diversa dalla propria. Ove ottengano detta iscrizione esse conservano il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo di provenienza. Le cattedre lasciate vacanti nel ruolo ordinario dai professori di cui al precedente comma saranno messe a disposizione degli aspiranti compresi nelle graduatorie dei corrispondenti ruolo speciali transitorio del Territorio di Trieste.

Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;248~art8 · fonte del testo