Art. 9 — Applicazione dei benefici di guerra
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Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo e' certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Testo in vigore dal 25 ottobre 1990 al 11 dicembre 1998
