All'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: "anche a favore degli invalidi civili" sono inserite seguenti: "e dei caduti";
- b)al comma 2, le parole: "La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo e' certificata" sono sostituite dalle seguenti: "Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonche' di vittima della criminalita' organizzata sono certificate". All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969.";
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge.". Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "conseguente agli eventi di cui alla presente legge" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998. Per l'attuazione del comma 2, lettera b), e' autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.
Testo vigente dal 26 novembre 1998
