L'indennita' speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e' stabilita in L. 215.730 a decorrere dal 1o gennaio 2002. L'adeguamento con le modalita' e i criteri fissati dall'articolo 3, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e' applicato con periodicita' annuale a decorrere dal 1o gennaio 2003. Alla concessione e all'erogazione dell'indennita' speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a 3, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 19 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-04-03;131~art1 · fonte su Normattiva