Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 4 — Ambito territoriale di applicazione della legge

Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalita' indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza e' tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa e' predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

Testo vigente dal 8 marzo 2001

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Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 27/2006

    Questione inammissibile
    27 gennaio 2006

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 122 del codice di procedura civile, in combinato disposto degli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001 e dell'art. 4, comma 1 della legge n. 38 del 2001, nella parte in cui limitano al solo ambito territoriale individuato dalla citata legge l'operatività della tutela riconosciuta agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena del diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali. Il giudizio a quo , infatti, non si è validamente instaurato per inesistenza giuridica dell'atto introduttivo, vale a dire dell'atto di opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. , poiché, in applicazione del principio generale di cui all'art. 82 cod. proc. civ. , la mancanza di rappresentanza-difesa tecnica produce la nullità insanabile dell'intero giudizio e l'atto sottoscritto dalla sola parte deve considerarsi inesistente ed inidoneo all'instaurazione del procedimento. - Ordinanza citata n. 109/2003 e sentenze citate nn. 163 e 498/1993, n. 139/1980.

    Art. 122 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 6 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-02-23;38~art4 · fonte su Normattiva