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L'Ente nazionale per le Tre Venezie, gli Enti di colonizzazione, i Consorzi di bonifica integrale, nonche' le societa' costituite da tali Enti, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e tutti gli altri Enti pubblici sono ammessi a godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per le vendite di terreni effettuate anche se in tutto o in parte con pagamenti rateali, a favore di coltivatori diretti o loro cooperative, per la formazione della piccola proprieta' contadina, ai sensi ed entro i termini previsti dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. Sono estese a dette vendite e agli atti e formalita' concernenti le vendite stesse e la eventuale rateazione del pagamento del prezzo di acquisto le disposizioni di cui all'art. 21, primo comma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonche' quelle di cui al regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, alla legge 30 maggio 1932, n. 635, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;473~art1 · fonte del testo