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Per le vendite previste dal primo comma dell'art. 1 la rateazione del pagamento del prezzo di acquisto dei terreni dovra' essere stabilita, ad un interesse non superiore a quello fissato come massimo dai decreti Ministeriali di cui all'art. 52 delle norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, approvate con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste potra' accordare il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi entro la misura e con le modalita' richiamate dall'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo', eccezionalmente, autorizzare l'elevazione dell'interesse, di cui alla prima parte del presente articolo, di una aliquota aggiuntiva non superiore all'uno per cento. Il concorso dello Stato, di cui al presente articolo, sara' corrisposto per trenta anni indipendentemente dalla durata convenuta per la rateazione.

Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;473~art2 · fonte del testo