Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le agevolazioni ed esenzioni previste nel precedente articolo non escludono le maggiori agevolazioni o le altre esenzioni delle quali le parti contraenti potessero eventualmente beneficiare in virtu' di altre leggi speciali. A tali maggiori agevolazioni od altre esenzioni e estesa la decadenza, prevista dall'art. 3.
Testo in vigore dal 6 agosto 1949 al 22 dicembre 2008
