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Ai fini degli adempimenti di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad avvalersi di esperti inclusi nell'albo di cui all'articolo 2 presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo le norme di cui all'articolo 1 della presente legge, per l'esame preliminare dei progetti di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione, di piani particolareggiati di esecuzione e di lottizzazioni convenzionate.

Testo in vigore dal 4 maggio 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;507~art3 · fonte del testo