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E' fatto divieto agli esperti di cui all'articolo 3 di partecipare alla progettazione di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione e di piani particolareggiati di esecuzione nell'ambito del territorio di competenza del provveditorato regionale alle opere pubbliche presso cui esercitano la propria attivita' e per la durata dell'incarico. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo ordine professionale per i provvedimenti amministrativi del caso.

Testo in vigore dal 4 maggio 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;507~art4 · fonte del testo