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E' fatto divieto agli esperti di cui all'articolo 3 di partecipare alla progettazione di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione e di piani particolareggiati di esecuzione nell'ambito del territorio di competenza del provveditorato regionale alle opere pubbliche presso cui esercitano la propria attivita' e per la durata dell'incarico. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo ordine professionale per i provvedimenti amministrativi del caso.
Testo in vigore dal 4 maggio 1968 al 16 dicembre 2010
