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Le richieste di intervento per la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti di raccolta, confezionamento, conservazione e trasformazione degli agrumi, nonche' per lo svolgimento delle attivita' di provvista del materiale di propagazione, sono trasmesse dalle regioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredate del proprio motivato parere sulla convenienza tecnico-economica delle singole iniziative, nel quadro delle realta' produttive locali esistenti e di quelle conseguenti agli interventi promossi dal piano agrumicolo. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede agli interventi, di intesa con le regioni interessate, in merito alle singole richieste.

Testo in vigore dal 9 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;317~art2 · fonte del testo