Per il periodo dal 1 gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge si procedera' al conguaglio tra le somme che le universita' sono tenute a versare in conto entrate eventuali del Tesoro in applicazione del precedente articolo 1 e quanto le universita' stesse hanno erogato ai sensi e nei limiti del precedente articolo 2.

Testo vigente dal 1 luglio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;259~art3 · fonte su Normattiva