L'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per quanto concerne il personale statale non insegnante delle universita', va inteso ed applicato come segue:
- a)il divieto stabilito nel primo comma si estende anche alle quote dei proventi di cui all'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e di cui all'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e comunque a qualsiasi compenso a carico dei bilanci delle universita' e degli istituti universitari o di fondi di cui le universita' e gli istituti medesimi abbiano la disponibilita';
- b)il versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui al terzo comma va riferito a tutte le somme corrisposte dalle universita' a titolo di trattamento accessorio ivi comprese le quote relative alle prestazioni a pagamento, nel corso dell'anno 1972, al personale non insegnante universitario statale.
Testo vigente dal 1 luglio 1975
