Art. 4 — Decentramento amministrativo-contabile
A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni natura, al personale docente e non docente universitario, di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, nonche' ai ricercatori universitari. Per ogni esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione provvede al trasferimento nei bilanci universitari delle somme a tal fine occorrenti, mediante ordinativi diretti. Entro il 15 novembre di ciascun anno, i rettori delle Universita' ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria trasmettono al Ministero della pubblica istruzione apposito prospetto, da redigersi in conformita' ad uno schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel quale, fra l'altro, viene evidenziata, in relazione alle assegnazioni organiche, la consistenza del personale in servizio indicato nel primo comma, distinta per qualifiche e comprensiva di tutti gli elementi retributivi a qualunque titolo corrisposti, e di ogni altra indennita' o compenso, comunque denominati. Il prospetto deve essere corredato da apposito verbale del collegio dei revisori dei conti con le osservazioni relative. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato a favore delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma. Per i provvedimenti emessi dai rettori delle Universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria da sottoporsi agli organi di controllo e' autorizzata limitatamente agli effetti economici, l'adozione di provvedimenti in via provvisoria con efficacia immediata subordinatamente alla previsione dell'eventuale conguaglio e della esclusione di ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla eventuale irripetibilita' di differenze tra corrisposto e dovuto. Al fine di consentire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro e' autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a provvedere, con proprio decreto, alla elevazione del limite del quattro per cento delle disponibilita' che le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria possono detenere ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, presso le aziende di credito incaricate di espletare il servizio di cassa. La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' aumentata di una unita', per le maggiori esigenze della Direzione generale dell'istruzione universitaria connesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi. Alla corresponsione degli emolumenti di cui al presente articolo le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria possono provvedere con sistemi di pagamento meccanografici o elettronici.
Testo vigente dal 12 febbraio 1986
