Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 510.

Testo vigente dal 19 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;629~art1 · fonte del testo