Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicita' per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi. I Collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza.
Testo vigente dal 19 agosto 1966
