Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicita' per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi. I Collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza.

Testo vigente dal 19 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;629~art2 · fonte del testo