I tassi di interesse e ogni altra modalita' di funzionamento dei conti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge saranno determinati dal Ministro per il tesoro giusta quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.
Testo vigente dal 19 agosto 1966
