[1]Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.

[2]Il periodo anzidetto e' ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del numero 5 dello stesso articolo,

Testo vigente dal 3 febbraio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-01-22;64~art3 · fonte del testo