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Il 2°, 3°, 4° 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, sono sostituiti dai seguenti: "Ai comandi di zona sono preposti generali di brigata del Corpo. Le legioni territoriali, la legione allievi, l'Accademia e scuola di applicazione e la scuola sottufficiali sono comandate da colonnelli; circoli, i battaglioni, la scuola alpina, la scuola nautica da tenenti colonnelli o maggiori; le compagnie da capitani; le tenenze e i plotoni da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli maggiori; le brigate da sottufficiali. I nuclei di polizia tributaria investigativa sono comandati da ufficiali superiori o inferiori a seconda della loro importanza. Le stazioni del naviglio sono comandate da ufficiali inferiori; le squadriglie, aventi alla dipendenza unita' di crociera, sono comandate da marescialli maggiori; le altre squadriglie e le unita' di crociera sono comandate da sottufficiali. Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate o variate le sedi, le circoscrizioni e le dipendenze dei comandi e reparti di grado inferiore al Comando generale fino a quelli di circolo inclusi".
Testo in vigore dal 23 dicembre 1948 al 22 dicembre 2008
