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Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1948, sono sospesi: l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani; l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1443~art3 · fonte del testo